Quando trattiamo il tema dei nostri risparmi e di come investirli, ci troviamo inevitabilmente a doverci confrontare con persone o società che rivestono la qualifica di intermediari o operatori finanziari. Si definiscono infatti così tutti quei soggetti che si interpongono tra investitori e mercato.
Fino a qualche anno fa il discorso era limitato alla distinzione tra banche e intermediari finanziari non bancari. Negli ultimi tempi il quadro si è arricchito di nuovi soggetti, e la normativa (in particolare il Testo unico della finanza e il regolamento Consob 11522/98) è stata riorganizzata e rivista attualizzando lo scenario di tali soggetti.

Senza entrare nel dettaglio di tutti gli intermediari e gli operatori riconosciuti, è però importante comprendere il ruolo e le responsabilità almeno dei più importanti, ricordando innanzitutto che il comportamento di tutti questi è sottoposto a stringenti regole di vigilanza che hanno per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, con particolare riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.

La vigilanza su tali comportamenti è affidata alla Banca d’Italia, competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale, e alla Consob, competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. Banca d’Italia e Consob operano in modo coordinato per una più efficace vigilanza.
Ci sono poi organismi di emanazione o sotto la direzione della Banca d’Italia che controllano specifici settori, come ad esempio l’OAM – Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi, o l’IVASS – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni.
In particolare proprio l’IVASS ha istituito un Registro Unico Intermediari (RUI) cui devono essere iscritti tutti gli operatori che svolgono attività nel campo assicurativo o riassicurativo sul territorio italiano. Questo significa che una banca, che per esistere ed operare deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia e rispettare tutte le norme previste dal Testo Unico Bancario, se veicola ai propri clienti prodotti assicurativi o contenenti una componente di tipo assicurativo deve essere anche iscritta al RUI secondo la lettera D.

Il risparmiatore potrà entrare più facilmente in relazione con il mondo assicurativo attraverso il contatto con:
Agenti, operano in base a un mandato attivato da una compagnia di assicurazioni e per conto della quale vendono e gestiscono prodotti/servizi in un determinato territorio (zona di competenza). Per la sua attività riceve un compenso in “provvigioni”, cioè in base alla quantità di contratti stipulati.
Per essere iscritto al RUI, l’Agente assicurativo deve superare un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche relative all’attività assicurativa e deve inoltre stipulare una polizza di responsabilità civile professionale, che copra anche i rischi relativi alla colpa o all’infedeltà dei suoi collaboratori, con un massimale minimo per sinistro di un milione di euro e con un massimale complessivo per periodo assicurativo di un milione e mezzo di euro.

Broker, operano senza essere monomandatari, anzi la loro peculiarità è di essere in grado di offrire al proprio cliente la soluzione che sul mercato meglio risponde alle esigenze dell’assicurato.
Anche i broker sono iscritti al RUI, per entrarvi devono sostenere un esame di ammissione (requisito di professionalità), non aver ricevuto condanne penali o essere stati dichiarati falliti (requisito di onorabilità) e dimostrare di non avere nessun rapporto privilegiato con singole compagnie di assicurazione (requisito di autonomia). Inoltre devono avere la copertura assicurativa di responsabilità civile professionale, una garanzia che tutela i premi pagati dai clienti. Importante sapere che un’ulteriore fonte di tranquillità per l’assicurato è l’esistenza di un “Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione”, che garantisce un risarcimento per i danni causati dall’attività dei broker che non sono stati indennizzati attraverso le polizze di responsabilità civile. L’attività del broker segue l’assicurato dalla ricerca della polizza ideale alla firma del contratto, che entra in vigore dalle ore 24.00 del giorno successivo. Inoltre, in caso di sinistro, è proprio il broker il soggetto tenuto all’assistenza nei confronti dell’assicurato, così come è tenuto alla revisione periodica del contratto con la compagnia di assicurazione.

Promotori Finanziari, intermediari autorizzati ad offrire prodotti e servizi di investimento “fuori sede”, cioè non presso gli uffici della società che rappresentano. Possono operare solo per conto di un unico soggetto (banca, SIM , SGR o altro) risultando quindi o dipendenti di quel soggetto o suoi agenti monomandatari. Anche i promotori sono tenuti all’iscrizione ad un albo previo esame di abilitazione.

Private Banker, operatori dipendenti di un intermediario che svolgono un ruolo più consulenziale nei confronti del cliente e di solito si rivolgono ad una fascia di risparmiatori con maggiore capacità di investimento. Interessante notare che il confine tra promotore e private si sta assottigliando, dato che sempre più il cliente vuole essere accompagnato da una consulenza di qualità e molti promotori stanno superando la pura attività di collocamento di prodotti per affiancare sempre di più consulenzialmente il proprio cliente.

Mediatore Creditizio, figura particolare poichè è il soggetto che si adopera affinchè vengano conclusi, tra il cliente e l’intermediario, contratti di finanziamento, con il plus che il suo ruolo è compatibile anche con la mediazione di contratti assicurativi o riassicurativi. Questa figura è anch’essa registrata in un apposito albo gestito dall’OAM.
Infine un caso particolare di intermediario finanziario è la Società Fiduciaria: ad essa un investitore può affidare in amministrazione tutti i propri beni, con la garanzia che il patrimonio affidato alla fiduciaria sarà gestito in conto separati con il vantaggio che la fiduciaria si farà carico di tutte le questioni amministrative e fiscali derivanti dall’amministrazione del patrimonio affidato. Le società fiduciarie devono anch’esse essere autorizzate e vigilate, ma in questo caso dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

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